La normativa in sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro si applica anche all’azienda agricola in presenza di lavoratori subordinati, che in agricoltura sono rappresentati da: lavoratori fissi e stagionali, occasionali, lavoratori familiari con vincoli di subordinazione, lavoratori minori apprendisti.
Quali sono gli obblighi per le aziende agroalimentari?
I principali oneri del datore di lavoro si possono così riassumere:
- Valutazione dei rischi (compreso il rischio di incendio, rumore, rischio chimico e vibrazioni) con Stesura del documento scritto;
- Attuazione delle misure di prevenzione per i rischi individuati quali: ambienti di lavoro sicuri ed igienicamente idonei; macchine ed attrezzature dotate dei dispositivi di protezione e marcatura CE;
- Verbale di consegna dei dispositivi personali di protezione: calzature, guanti, protettori per il rumore, maschera con filtro ecc…
- Nomina del Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria ai lavoratori;
- Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Informazione, Formazione Ed Addestramento dei lavoratori sui rischi;
- Formazione per Abilitazione Macchine e Attrezzature;
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp), e dei lavoratori addetti al pronto soccorso e antincendio;
Come si applicano le sanzioni?
La sicurezza e prevenzioni nei luoghi di lavoro con la conseguente elaborazione del documento previsto dal decreto, costituiscono un obbligo non delegabile per il datore di lavoro. In particolare, egli, deve:
- valutare i rischi presenti;
- elaborare il documento di valutazione dei rischi.
Tale inadempienza è sanzionata con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (Art. 18, comma 1, lettera d).
Inoltre il datore di lavoro ha l’obbligo di:
- fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale a norma di legge;
- formazione al lavoratore sui rischi generali d’impresa e specifici della mansione svolta.
Nel primo caso la sanzione può variare con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (Art. 64, comma 1), mentre nel secondo caso l’ammenda da 1.200 fino a 5.200 euro (Art. 37, comma 1).
Lo Studio Bramato segue le aziende del settore alimentare e agroalimentare nei procedimenti burocratici, seguendovi passo dopo passo nell’ adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in sicurezza e prevenzione evitando, così, di incappare in sanzioni (leggi anche IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR), QUANDO DIVENTA OBBLIGATORIO?).
Per un approfondimento delle problematiche ed avere una prima valutazione tecnica potete contattarci tramite il sito o scriverci direttamente al seguente indirizzo mail info@studiobramato.com.
Rif. normativo: D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106