Oggi in Italia è possibile coltivare cannabis sativa rispettando alcuni principi previsti dalla legge, ma alcune incertezze riguardanti l'interpretazione della norma hanno impedito la piena l’attuazione di tale legge e la diffusione delle coltivazioni. Per questo il MIPAAF ha chiarito alcuni punti.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari ha chiarito le disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, entrata in vigore il 14 gennaio 2017.
La circolare ribadisce che la coltivazione è consentita senza necessità di autorizzazione, richiesta, invece, per la coltivazione di canapa ad alto contenuto di Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo, di seguito THC, per gli usi consentiti dalla legge. Mentre il limite di THC rimane invariato a 0,2% della canapa greggia così come previsto da regolamento europeo e qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore, ma potrà esserne disposto il sequestro.
A questa conferma si aggiungono le specifiche riguardanti la normativa della coltivazione nell’ambito del settore florovivaistico. In questo caso si precisa che:
- È consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato;
- Non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati.
- il vivaista deve conservare il cartellino della semente certificata e la relativa documentazione di acquisto, per un periodo non inferiore a 12 mesi.
- La vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autorizzazione.
- Le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri devono rispettare la normativa dell’Unione europea e nazionale vigente in materia.
Quanto ai possibili usi del prodotto derivante dalla coltivazione si specifica che dalla canapa si possono ottenere:
- Alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- Semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- Materiale destinato alla pratica del sovescio;
- Materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti per la bioedilizia;
- Materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- Coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- Coltivazioni destinate al florovivaismo.
Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, si precisa che queste, pur non essendo citate espressamente dalla legge in vigore né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti.
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