La vendita diretta è il commercio, da parte del produttore agricolo, dei propri prodotti direttamente al consumatore, senza passaggi intermedi rappresentati da intermediari o commercianti di qualsiasi tipo.
Per aprire uno spaccio aziendale nella propria azienda agricola occorre essere imprenditori agricoli, coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali o società agricole. L’azienda agricola che vuole aprire uno spaccio aziendale deve rispettare le norme previste per l’apertura di una una normale attività commerciale tra cui i requisiti igienico sanitari (leggi l’articolo Requisiti igienico-sanitari comuni a tutti gli esercizi alimentari).
Oltre a vendere i prodotti della terra e possibile anche vendere in maniera diretta i prodotti agricoli trasformati nella stessa azienda (ad esempio conserve, confetture, formaggi ecc…)
È possibile vendere prodotti agricoli di terzi?
In linea di massima si può affermare che è possibile vendere prodotti agricoli di terzi, ma bisogna rispettare alcuni principi, il più importante fra i quali è il principio di prevalenza. Secondo tale principio è indispensabile il rispetto della prevalenza dei prodotti provenienti dalla propria azienda agricola, rispetto a quelli provenienti da fornitori terzi, facendo riferimento ai ricavi. A tal proposito bisogna precisare che sono considerati prodotti terzi anche i prodotti che vengono trasformati nella propria azienda, ma la cui materia prima deriva da terzi.
Nella legge di bilancio 2019, pertanto, è prevista dal legislatore la facoltà di vendere al dettaglio non solo i prodotti agricoli della propria azienda, ma anche diversi prodotti acquistati da altri imprenditori, all’unica condizione che il fatturato generato dalla cessione delle proprie produzioni risulti in ogni caso “prevalente” rispetto al fatturato relativo all’acquisto di altri prodotti agroalimentari.
Il non rispetto del principio di prevalenza implica il passaggio dall’attività di imprenditore agricolo a quella di commerciante al dettaglio di prodotti alimentari, con l’obbligo di rispettare regole ben diverse da quelle dell’attività agricola.
I ricavi che derivano dall’attività di vendita diretta, rientrano nel più generale esercizio dell’attività agricola e sono considerati parte del reddito agrario godendo così degli stessi benefici.
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