In una nota dello scorso 22 maggio 2018 l'Inps ha pubblicato un messaggio con alcuni chiarimenti in merito agli esoneri per calamità naturali alle aziende agricole.
l’Inps ha chiarito che possono beneficiare dell’esonero parziale del pagamento dei contributi propri e per i lavoratori dipendenti i soggetti iscritti alla relativa gestione previdenziale in forma singola come Coltivatori Diretti, Coloni, Mezzadri e IAP.
Inoltre potranno richiedere tale contributo gli imprenditori agricoli che svolgono le seguenti attività:
- coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
- fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
La norma non prevede una scadenza precisa ma per corretta tariffazione degli obblighi contributivi e la rendicontazione dell’esonero, l’istituto richiede che la domanda sia presentata entro un anno dalla data dell’evento.
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Esonero contributivo agricoltura per calamità naturali, l’Inps precisa a quali figure spetta
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