Quale organismo di controllo indicare in etichetta nel caso di referenze di prodotti biologici a marchio?
In questa circolare viene espressamente indicato che qualora un distributore affidi a terzi l’etichettatura del proprio prodotto a marchio, nell’etichetta dello stesso deve obbligatoriamente comparire il codice dell’Organismo di controllo dell’operatore che ha effettuato l’attività di etichettatura. Diversamente, riportare in etichetta esclusivamente il codice dell’organismo di controllo del distributore a marchio non risulta in linea con quanto previsto dal reg. (CE) n. 834/2007. Conseguentemente, gli operatori che commercializzano prodotti confezionati da terzi dovranno prevedere la sostituzione di tutte le loro confezioni inserendo il codice dell’Organismo di controllo del rispettivo fornitore.
Qualsiasi distributore di prodotti a marchio, indipendentemente da ciò, dovrà essere certificato ai sensi del Reg. CE 834/2007 ma le etichette di tali prodotti dovranno essere valutate dall’organismo certificatore del fornitore/preparatore che andrà a confezionare e/o etichettare il prodotto e, pertanto, saranno i codici di questi ultimi che dovranno essere inseriti in sull’etichetta.
Lo Studio Bramato supporta le aziende con servizi di Etichettatura dei Prodotti Biologici. Per l’adeguamento delle vostre etichette alle attuali normative, scriveteci a etichettatura@studiobramato.com o visitate la pagina Consulenza Certificazione Biologica.
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