Stalle per il ricovero  di animali

stalla_09L’esercizio di stalle di sosta ed in genere di locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di altri animali da cortile è subordinato ad autorizzazione del Sindaco, che la  rilascia a seguito di accertamenti sull’idoneità dei locali da parte dei Servizi Veterinari e del Servizio Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio che si avvalgono, per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale della collaborazione e del supporto degli organi preposti alle relative attività di controllo.

  • I ricoveri assicurano agli animali condizioni ambientali favorevoli alle loro esigenze fisiologiche, nel rispetto delle norme sul benessere animale. Consentono in particolare, oltre a un sufficiente riparo dalle avversità climatiche, l’esecuzione comoda, igienica e tempestiva di tutte le manualità sanitarie e di profilassi con adeguate strutture di cattura e contenimento, oltre che degli interventi richiesti per il buon andamento dell’esercizio, come alimentazione, abbeverata, mungitura, afflusso e ricambio d’aria, eliminazione ottimale delle deiezioni e sudiciume; è inoltre assicurata a cura del titolare la lotta alle mosche e la derattizzazione.
  • I ricoveri per animali hanno inoltre i seguenti requisiti:
    • i pavimenti sono realizzati in materiale antisdrucciolevole e facilmente lavabili;
    • le linee di raccolta e trasporto dei liquami sono disposte in modo tale da evitare il coinvolgimento di più edifici. La rete di raccolta degli scarichi è basata su uno schema che prevede per ogni ricovero un accesso indipendente ai collettori principali che devono essere esterni agli edifici. All’interno del medesimo edificio è evitato il passaggio del liquame da un reparto all’altro;
    • le stalle non hanno comunicazione diretta con i locali di abitazione;
    • attorno al perimetro dell’allevamento è piantumato un filare alberato, di protezione ambientale realizzato con idonee essenze ad alto fusto;
    • è disponibile l’attrezzatura per il lavaggio e la disinfezione;
    • in caso di necessità deve essere possibile individuare un locale di isolamento o di quarantena, separato dagli altri ambienti e dotato di scarichi autonomi per le acque di lavaggio e per liquami.

Indicazioni generali che conviene rispettare

In linea generale gli allevamenti non sono ammessi nelle zone definite urbane dal PRG. L’apertura di allevamenti e di ricoveri di animali di qualsiasi specie è consentita al di fuori delle zone urbane a distanza non inferiore a m 500 dai confini di dette zone; è osservata la distanza di almeno m 30 dalle strade pubbliche e di m 100 da abitazioni di terzi.

Stalle per il ricovero di animali